Vi è sicuramente un ampio margine residuo di sovrapposizione tra le nuove pene sostitutive e le persistenti misure substitute alla detenzione regolamentate tuttora dalla legge sull’ordinamento penitenziario (L. n. 354/1975 e successive modifiche). Differenza fondamentale residua è quella per cui le pene sostitutive diventano applicabili direttamente dal giudice della cognizione https://lecha975uaf9.wikijm.com/user